Area condominiale non venduta: risarcimento a carico dell’amministratore
Decisive l’imprudenza e la negligenza dell’amministratore, che avrebbe dovuto verificare se il terreno era libero da vincoli
Possibile valutare la singola carenza come vizio sulle qualità essenziali del bene compravenduto, vizio idoneo a costituire grave inadempimento, rilevando l’oggetto dell’attività commerciale da svolgersi nel locale
In generale, l’omessa convocazione di un condòmino integra un vizio di annullabilità, non di nullità, e l’azione di annullamento è riservata al soggetto nel cui interesse la legge la prevede