Bastone di legno in macchina: condanna sacrosanta

Per i giudici è catalogabile come mazza, alla luce della normativa per il controllo delle armi, anche un mero bastone di legno, e, quindi, sanzionabile penalmente il suo possesso, non giustificato, all’esterno delle mura domestiche

Bastone di legno in macchina: condanna sacrosanta

Bastone di legno in macchina: sanzionabile il possesso non giustificato in alcun modo. Confermata in via definitiva la condanna di un uomo messo nei guai da una perquisizione sulla sua vettura. In quell’occasione, difatti, le forze dell’ordine hanno rinvenuto un bastone di legno, catalogabile a tutti gli effetti come mazza. Definitivo il pronunciamento dei giudici (sentenza numero 752 del 9 gennaio 2025 della Cassazione), i quali hanno ritenuto catalogabile come mazza, alla luce della normativa per il controllo delle armi, anche un mero bastone di legno, e, quindi, sanzionabile penalmente il suo possesso, non giustificato, all’esterno delle mura domestiche. Riflettori puntati su un uomo, messo nei guai, come detto, da una perquisizione del suo veicolo. In quell’occasione, difatti, le forze dell’ordine rinvengono un bastone di legno: lunghezza 79 centimetri e diametro 5 centimetri. Inevitabile lo strascico giudiziario, che vede l’uomo condannato in Appello per il reato di porto di armi o di oggetti atti ad offendere. Per i giudici di merito è inequivocabile la ricostruzione dell’episodio, poiché non solo l’uomo ha portato fuori della propria abitazione un bastone di legno ma non ha giustificato in alcun modo la disponibilità del bastone, nonostante le circostanze del rinvenimento e la pacifica riconducibilità agli oggetti atti ad offendere. In Cassazione, però, la difesa prova a fornire una chiave di lettura differente, sottolineando, innanzitutto, che, normativa alla mano, la pericolosità dell’oggetto deve essere rapportata alle circostanze di tempo e di luogo in cui esso viene rinvenuto nella disponibilità della persona e aggiungendo, poi, che, invece, i giudici di merito si sono limitati a constatare la mancata dimostrazione della legittimità del porto a ragione dell’assenza del giustificato motivo. Per completare il ragionamento, poi, la difesa osserva che, sempre normativa alla mano, a fronte del possesso di un mero bastone di legno, è necessario verificare la concreta utilizzabilità dell’oggetto per l’offesa alla persona. Per i magistrati di Cassazione, però, le obiezioni difensive sono fragilissime. Decisivo il richiamo alla disciplina relativa al controllo delle armi, disciplina che sanziona il porto, fuori della propria abitazione, di tre categorie di oggetti. La prima categoria riguarda oggetti che non possono essere portati fuori della propria abitazione in ogni caso, salvo specifica autorizzazione del Questore: si tratta di armi, mazze ferrate o bastoni ferrati, sfollagente, noccoliere, storditori elettrici e altri apparecchi analoghi in grado di erogare una elettrocuzione. La seconda categoria è costituita da oggetti che non possono essere portati fuori della propria abitazione senza giustificato motivo, cioè bastoni muniti di puntale acuminato, strumenti da punta o da taglio atti ad offendere, mazze, tubi, catene, fionde, bulloni, sfere metalliche, strumenti softair e puntatori laser. Infine, nella terza categoria rientrano gli oggetti che non possono essere portati fuori della propria abitazione senza giustificato motivo e nel caso in cui ricorrano circostanze di tempo e di luogo che li rendono chiaramente utilizzabili per l’offesa alla persona. Vi è incluso qualsiasi altro strumento non considerato espressamente come arma da punta o da taglio. A fronte di tale quadro, un bastone in legno deve essere considerato una mazza, ed in quanto tale è incluso nella seconda categoria, sanciscono i giudici. Ne deriva che il relativo porto fuori della abitazione senza giustificato motivo è, pertanto, vietato anche se non ricorrono circostanze di tempo e di luogo che lo rendono chiaramente utilizzabile per l’offesa alla persona. Ciò anche tenendo presente che il termine “mazze” utilizzato dalla normativa è diverso, e più ampio, rispetto all’espressione “mazze ferrate”, e si riferisce anche ai bastoni in legno. Tirando le somme, tenuto conto della natura dell’oggetto (un bastone di legno, lungo 79 centimetri) rinvenuto nella disponibilità dell’uomo, si è fatto riferimento, giustamente, secondo i magistrati, alla sola mancanza di giustificato motivo del relativo porto, omettendo di accertare, siccome non necessario, l’ulteriore requisito della utilizzabilità dell’oggetto ai fini dell’offesa alla persona.

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