Caduta causata da una buca visibile e prevedibile: niente risarcimento
Impossibile, secondo i giudici, addebitare al Comune la disavventura vissuta da una signora
Buca visibile e prevedibile in un’area cittadina dissestata: caduta non addebitabile al Comune. Questa la linea di pensiero dei giudici (ordinanza numero 29147 del 4 novembre 2025 della Cassazione) a chiusura del contenzioso relativa alla richiesta di risarcimento avanzata da una signora che, durante una passeggiata nell’area di un mercato cittadino, è finita a terra, dopo avere messo il piede in una grossa buca, riportando la rottura del collo del femore della gamba sinistra. Respinta l’ipotesi di una possibile anche minima responsabilità del Comune.
Scenario dell’episodio, risalente ad oltre quindici anni fa, è il centro abitato di un Comune del Lazio. Protagonista, suo malgrado, è una signora, Adelina – nome di fantasia –, la quale, recatasi a fare un giro nel mercato locale, collocato in un piazzale, durante la passeggiata in un tratto affollato, mette il piede in una grossa buca e finisce a terra, riportando, come accerteranno poi i medici, la rottura del collo del femore della gamba sinistra.
Una volta ripresasi fisicamente, la signora cita in giudizio il Comune, addebitandogli la responsabilità per la disavventura da lei vissuta e chiedendo, di conseguenza, un adeguato ristoro economico per i danni patrimoniali e non patrimoniali riportati.
Secondo Adelina è decisivo un dettaglio, cioè la presenza di una buca, non visibile e non segnalata, nella pavimentazione del piazzale che, sito nel centro abitato, ospita abitualmente, una volta la settimana, il mercato cittadino.
Ricostruito l’episodio e appurato che la signora è effettivamente caduta a causa di una buca, però, i giudici di merito escludono ogni possibile addebito a carico del Comune. Ciò a fronte della accertata negligenza della donna, precisano.
A chiudere il caso provvede la Cassazione, respingendo definitivamente le ulteriori obiezioni sollevate dalla persona danneggiata e mirate ancora a provare una pur parziale responsabilità del Comune.
Corretta, per i giudici di terzo grado, la valutazione compiuta tra Tribunale e Corte d’Appello, valutazione che ha consentito di catalogare il capitombolo di Adelina come frutto di caso fortuito, proprio in forza della accertata disattenzione della vittima, disattenzione idonea ad interrompere integralmente il nesso di causalità tra luogo e danno, e, quindi, ad escludere ogni possibile responsabilità del Comune.
Per essere precisi, la buca incriminata, lunga circa 30-40 centimetri e profonda quanto un piede con una scarpa, era senz’altro visibile al momento dell’incidente – avvenuto con luce diurna –, sottolineano i giudici di Cassazione, e, peraltro, l’intera area, oltre che non asfaltata e disconnessa, era caratterizzata da una situazione di generale dissesto che rendeva prevedibile la presenza di buche, imponendo una particolare prudenza ai cittadini, neppure potendo confidarsi nella apparente regolarità della superficie calpestabile.
Tirando le somme, la condotta imprudente o disattenta della vittima della caduta deve valutarsi come causa esclusiva dell’incidente, così determinandosi l’interruzione del nesso di causalità tra la res e l’evento, pur a prescindere dalla valutazione su possibili profili di colpa in capo al custode, cioè in capo al Comune e, di rimbalzo, alla società cui era stato affidato l’appalto per la manutenzione di strade e piazze del territorio comunale.