Danno irrisorio: niente indennizzo per l’eccessiva durata del processo
Fondamentale il riferimento alla quantificazione del danno, superiore di pochissimo ai 1.500 euro
Verbale nullo a causa dalla tempistica eccessivamente lunga nell’identificazione del trasgressore, anche perché la pubblica amministrazione non ha dimostrato che l’accertamento eseguito in data successiva alla infrazione sia dipeso da fattori oggettivi esterni
Riconosciuta anche l’aggravane del mezzo di pubblicità diverso dalla stampa. Fondamentale, però, che il destinatario non sia stato presentemente fisicamente ma abbia assistito in diretta ma da remoto