Danno irrisorio: niente indennizzo per l’eccessiva durata del processo
Fondamentale il riferimento alla quantificazione del danno, superiore di pochissimo ai 1.500 euro
Possibile valutare la singola carenza come vizio sulle qualità essenziali del bene compravenduto, vizio idoneo a costituire grave inadempimento, rilevando l’oggetto dell’attività commerciale da svolgersi nel locale
In generale, l’omessa convocazione di un condòmino integra un vizio di annullabilità, non di nullità, e l’azione di annullamento è riservata al soggetto nel cui interesse la legge la prevede