Domanda di ammissione al passivo: stop alla modifica con la richiesta di riconoscimento della prededuzione

La domanda d’ammissione al passivo, che pure è suscettibile di essere illustrata attraverso osservazioni scritte, non può essere modificata non solo attraverso la completa sostituzione della causa petendi originariamente dedotta e del petitum inizialmente formulato, ma anche attraverso un semplice ampliamento del petitum o una mera variazione della causa petendi

Domanda di ammissione al passivo: stop alla modifica con la richiesta di riconoscimento della prededuzione

La domanda di ammissione al passivo, una volta proposta, non può essere modificata con la richiesta di riconoscimento della prededuzione.
Questo il principio fissato dai giudici (ordinanza numero 13693 dell’11 maggio 2026 della Cassazione) a chiusura del contenzioso relativo all’azione con cui ‘Rete Ferroviaria Italiana s.p.a.’ ha proposto domanda di ammissione al passivo del fallimento di una ‘s.r.l.’, esponendo un credito superiore a 300mila euro, a titolo di indennità conseguenti all’occupazione sine titulo, da parte del fallimento, di un bene immobile.
In particolare, ‘Rete Ferroviaria Italiana s.p.a.’ ha, con le osservazioni al progetto di stato passivo, chiarito la natura del proprio credito, insistendo per l’ammissione, in prededuzione, dell’importo richiesto.
Il giudice delegato, però, ha ammesso la società al passivo del fallimento, ma per una somma pari a quasi 90mila euro in collocazione chirografaria, aderendo alle conclusioni espresse dal curatore fallimentare, dichiaratosi favorevole all’ammissione, però limitatamente all’indennità spettante per le ultime cinque annualità non prescritte.
Stessa posizione per il Tribunale, che dopo aver evidenziato che la società, con l’originaria domanda, aveva chiesto l’insinuazione del credito con rango chirografario e non quale credito in prededuzione, ha, tra l’altro, ritenuto che: la normativa stabilisce che la domanda di ammissione al passivo deve contenere la determinazione della somma che si intende insinuare al passivo e l’eventuale indicazione del titolo di prelazione; la domanda di ammissione al passivo, che pure è suscettibile di essere illustrata attraverso osservazioni scritte e solo in tal senso precisata, non è, pertanto, suscettibile di modifica attraverso un ampliamento del petitum o una variazione della causa petendi.
A fare chiarezza, spazzando via le ulteriori obiezioni sollevate da ‘Rete Ferroviaria Italiana s.p.a.’, provvedono i magistrati di Cassazione, i quali precisano che la domanda di ammissione al passivo fallimentare, pur potendo essere precisata attraverso osservazioni scritte, non è suscettibile di essere modificata attraverso un ampliamento del petitum o una variazione della causa petendi.
E, difatti, esistono plurimi indici normativi che marcano la specialità del procedimento di verificazione del passivo e che portano a ritenere che, dopo la proposizione del ricorso, gli spazi d’intervento sulla domanda d’ammissione al passivo siano oltremodo esigui: è previsto che i creditori e i titolari di diritti reali sui beni, oltre che il fallito, possano presentare osservazioni scritte e documenti integrativi, ma non è previsto, invece, alcunché con riguardo alla modificazione della domanda, modificazione che dev’essere; è consentito, anche nel corso dell’udienza fissata per l’esame dello stato passivo avanti al giudice delegato, la modifica dell’originaria domanda di restituzione o di rivendica di beni mobili o immobili che non siano stati acquisiti all’attivo della procedura in domanda di ammissione al passivo del controvalore dei beni alla data di apertura del concorso, e la disposizione, di contenuto derogatorio, si spiega proprio con la presenza di una regola generale di opposto segno; la norma che impone al creditore di specificare, nel ricorso per l’insinuazione, il petitum e la causa petendi della pretesa risulterebbe, del resto, vanificata se egli potesse, in assenza di alcuna norma che legittimi interventi correttivi sulla domanda originaria, sostituire a sua discrezione quelle indicazioni in un momento successivo alla proposizione della domanda proposta.
Tale regolamentazione restrittiva ben si spiega se si tiene conto del principio della concorsualità, il quale si esprime plasticamente nella norma che prevede l’assegnazione, a tutti i creditori e titolari di diritti reali e personali su beni del fallito, di un unico termine entro cui presentare, a pena di decadenza, la domanda d’insinuazione ed espressamente qualifica tale termine (di trenta giorni prima dell’adunanza per la verifica dello stato passivo) come perentorio.
Deve, dunque, ritenersi che la domanda d’ammissione al passivo, che pure è suscettibile di essere illustrata attraverso osservazioni scritte, non possa essere modificata non solo attraverso la completa sostituzione della causa petendi originariamente dedotta e del petitum inizialmente formulato, ma anche attraverso un semplice ampliamento del petitum o una mera variazione della causa petendi, anche se si tratta della richiesta, inizialmente non articolata, di collocazione del credito in prededuzione, con la conseguente necessità di dedurre (se non è già stato fatto prima) i fatti storici a tal fine necessari e (naturalmente) di fornirne la prova.

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