E-mail a raffica ad un cliente: multa per una società
Il cliente ha segnalato di aver ricevuto i messaggi da indirizzi e-mail sempre diversi, facenti capo a partner promozionali, di cui ignorava l’esistenza, della società

Messaggi a raffica per un cliente: sacrosanta, secondo il ‘Garante per la privacy’ (provvedimento del 4 giugno 2025), la sanzione – multa di 45mila euro – nei confronti di una società operativa nel settore della rivendita on line di auto.
Fatale l’avere effettuato, nell’ottica del marketing, un trattamento illecito di dati personali.
Il procedimento ha tratto origine dal reclamo di un cliente che lamentava la ricezione di numerose e-mail indesiderate. Nello specifico, il cliente ha precisato di aver ricevuto i messaggi da indirizzi e-mail sempre diversi, facenti capo a partner promozionali, di cui ignorava l’esistenza, della società operativa come rivenditore on line di auto.
A seguito della segnalazione, sono stati numerosi gli illeciti riscontrati a carico della società. In particolare, il ‘Garante’ ha accertato che la società non aveva disciplinato correttamente i rapporti con i partner pubblicitari che potevano così trattare i dati dei clienti senza alcun controllo e in violazione della normativa privacy. Il rivenditore di auto avrebbe invece dovuto adottare misure tecniche e organizzative adeguate a garantire, ed essere in grado di dimostrare, che i trattamenti effettuati da terzi, ossia da partner promozionali, fossero conformi al regolamento per la privacy e che lo specifico cliente avesse prestato il proprio consenso alla ricezione di messaggi pubblicitari.
A tale proposito, il ‘Garante’, ampliando l’orizzonte, ribadisce che tra le misure minime che i titolari del trattamento dei dati devono adottare vi è l’acquisizione dei consensi in modalità ‘double opt-in’, un processo che richiede agli utenti di confermare due volte la propria intenzione di iscriversi a contenuti promozionali, garantendo così maggiori tutele sia per gli utenti che per i titolari.
Per quanto riguarda il mancato riscontro alle richieste del cliente di esercizio dei propri diritti, il ‘Garante’ ha accertato che l’errata qualificazione dei ruoli ha vanificato l’opposizione manifestata dal cliente: l’inserimento in ‘black list’ effettuato dalla società non aveva infatti prodotto alcun risultato sui suoi partner che avevano continuato a inviare le comunicazioni promozionali.
Inevitabile, quindi, la multa per la società, che, va precisato, ha rescisso i contratti con i partner e ha interrotto l’attività pubblicitaria tramite e-mail.