Illegittima la geolocalizzazione dei dipendenti in ‘smart working’
Sanzionata un’azienda – ente strumentale di una Regione – che rilevava la posizione geografica di circa cento dipendenti durante l’attività lavorativa svolta in modalità agile

Il datore di lavoro non può geolocalizzare i dipendenti in ‘smart working’. Questa la secca posizione assunta dal ‘Garante per la privacy’, che ha perciò sanzionato 50mila euro di multa un’azienda – ente strumentale di una Regione – che rilevava la posizione geografica di circa cento dipendenti durante l’attività lavorativa svolta in modalità agile. Numerose le violazioni riscontrate dal ‘Garante’, intervenuto a seguito di un reclamo di una dipendente e di una specifica segnalazione da parte dell’’Ispettorato della funzione pubblica’. Dall’istruttoria è infatti emerso che l’azienda effettuava un monitoraggio dei propri dipendenti per verificare l’esatta corrispondenza tra la posizione geografica in cui si trovavano e l’indirizzo dichiarato nell’accordo individuale di ‘smart working’, e ciò anche in base a specifiche procedure di controllo mirato. In particolare, in base a tali procedure, il personale, scelto a campione, veniva contattato telefonicamente dall’’ufficio controlli’ con la richiesta di attivare la geolocalizzazione del computer o dello smartphone, effettuando una timbratura con un’apposita applicazione, e di dichiarare subito dopo, tramite un’e-mail, il luogo in cui in quel preciso momento si trovava fisicamente. A tale richiesta, seguivano poi le verifiche e gli eventuali procedimenti disciplinari dell’azienda. Tutto ciò, però, in assenza di un’idonea base giuridica e di un’adeguata informativa, e con conseguenti interferenze nella vita privata dei dipendenti e con connesse numerose altre violazioni del ‘Regolamento europeo per la protezione dei dati personali’ e del ‘Codice della privacy’. Per il ‘Garante’, le diverse esigenze di controllo dell’osservanza dei doveri di diligenza del lavoratore in ‘smart working’ non possono essere perseguite, a distanza, con strumenti tecnologici che, riducendo lo spazio di libertà e dignità della persona in modo meccanico e anelastico, comportano un monitoraggio diretto dell’attività del dipendente, monitoraggio non consentito dallo ‘Statuto dei lavoratori’ e dal quadro costituzionale.