Illegittima la geolocalizzazione dei dipendenti in ‘smart working’

Sanzionata un’azienda – ente strumentale di una Regione – che rilevava la posizione geografica di circa cento dipendenti durante l’attività lavorativa svolta in modalità agile

Illegittima la geolocalizzazione dei dipendenti in ‘smart working’

Il datore di lavoro non può geolocalizzare i dipendenti in ‘smart working’. Questa la secca posizione assunta dal ‘Garante per la privacy’, che ha perciò sanzionato 50mila euro di multa un’azienda – ente strumentale di una Regione – che rilevava la posizione geografica di circa cento dipendenti durante l’attività lavorativa svolta in modalità agile. Numerose le violazioni riscontrate dal ‘Garante’, intervenuto a seguito di un reclamo di una dipendente e di una specifica segnalazione da parte dell’’Ispettorato della funzione pubblica’. Dall’istruttoria è infatti emerso che l’azienda effettuava un monitoraggio dei propri dipendenti per verificare l’esatta corrispondenza tra la posizione geografica in cui si trovavano e l’indirizzo dichiarato nell’accordo individuale di ‘smart working’, e ciò anche in base a specifiche procedure di controllo mirato. In particolare, in base a tali procedure, il personale, scelto a campione, veniva contattato telefonicamente dall’’ufficio controlli’ con la richiesta di attivare la geolocalizzazione del computer o dello smartphone, effettuando una timbratura con un’apposita applicazione, e di dichiarare subito dopo, tramite un’e-mail, il luogo in cui in quel preciso momento si trovava fisicamente. A tale richiesta, seguivano poi le verifiche e gli eventuali procedimenti disciplinari dell’azienda. Tutto ciò, però, in assenza di un’idonea base giuridica e di un’adeguata informativa, e con conseguenti interferenze nella vita privata dei dipendenti e con connesse numerose altre violazioni del ‘Regolamento europeo per la protezione dei dati personali’ e del ‘Codice della privacy’. Per il ‘Garante’, le diverse esigenze di controllo dell’osservanza dei doveri di diligenza del lavoratore in ‘smart working’ non possono essere perseguite, a distanza, con strumenti tecnologici che, riducendo lo spazio di libertà e dignità della persona in modo meccanico e anelastico, comportano un monitoraggio diretto dell’attività del dipendente, monitoraggio non consentito dallo ‘Statuto dei lavoratori’ e dal quadro costituzionale.

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