Niente ‘indennità divisa’ se manca la prova che vestizione e svestizione siano collocate fuori dall’orario di lavoro
Tocca al dipendente, ovviamente, dimostrare di avere effettuato le operazioni di vestizione e svestizione in questione anteriormente e successivamente a tali timbrature
In tema di pubblico impiego contrattualizzato, l’infermiere che deduca di avere reso una prestazione lavorativa eccedente l’orario ordinario di lavoro, come risultante dalle apposite timbrature in entrata e in uscita, sostenendo che, in assenza di istruzioni sul punto del datore, avrebbe indossato e dismesso la divisa rispettivamente prima e dopo dette timbrature, e che chieda, per questa ragione, il pagamento di una somma aggiuntiva rispetto alla retribuzione altrimenti spettante, è tenuto ad allegare e a dimostrare di avere effettuato le operazioni di vestizione e svestizione in questione anteriormente e successivamente a tali timbrature.
Questo il principio fissato dai giudici (ordinanza numero 24394 del 2 settembre 2025 della Cassazione) a chiusura del contenzioso sorto in una ‘Azienda sanitaria provinciale’ in Calabria.
L’infermiere ha lamentato di essere stato costretto a un surplus lavorativo di almeno 15-20 minuti al giorno rispetto al suo orario ordinario di lavoro di 36 ore settimanali e corrispondendo al tempo necessario per vestizione e svestizione della divisa che doveva indossare prima di prendere servizio per poi dismetterla alla fine del turno.
A suo dire, quel surplus non gli è mai stato retribuito, cosa illegittima, e ha perciò chiesto di recuperare il pagamento – per il periodo dal giugno 2009 a settembre 2019 – con una cifra quasi pari a 10mila euro.
In primo grado il lavoratore si è visto riconoscere il diritto a percepire poco più di 4mila e 500 euro. In direzione opposta, invece, i giudici di secondo grado, i quali osservano che il contratto non contempla, a carico del datore di lavoro, alcuna obbligazione di dare avente ad oggetto una specifica indennità ma gli impone di riconoscere agli operatori sanitari, al massimo, 15 minuti complessivi per le operazioni di vestizione, svestizione e passaggio di consegne purché risultanti dalle timbrature effettuate e cioè di fare in modo che nell’orario di lavoro retribuito sia ricompreso anche il tempo necessario per quelle operazioni e, a tal fine, chiarisce che questo tempo deve risultare dalle timbrature dei cartellini del personale.
Ciò detto, i giudici di secondo grado osservano che la circostanza che il lavoratore avesse eseguito le quotidiane operazioni di vestizione e svestizione della divisa fuori dall’orario di lavoro risultante dalle timbrature non è stata provata, e, quindi, come tale non può considerarsi pacifica.
Non dimostrato, quindi, che siffatte operazioni propedeutiche e strumentali alla prestazione lavorativa fossero state eseguite fuori dall’orario di lavoro, che è retribuito in quanto registrato dalle apposite timbrature, nessuna pretesa è possibile, secondo i giudici d’Appello, da parte del lavoratore.
Sulla stessa lunghezza d’onda, infine, anche i magistrati di Cassazione, i quali ribadiscono che le operazioni di vestizione e svestizione del personale sanitario rientrano nell’orario di lavoro se il tipo di indumenti da indossare è imposto da superiori esigenze di sicurezza e igiene attinenti alla gestione del servizio prestato e all’incolumità del personale addetto, sicché – anche nel silenzio della contrattazione collettiva – il tempo impiegato per tali operazioni dà diritto a retribuzione, ma aggiungono che il tempo di vestizione deve risultare, di regola, dalla timbratura, essendo definibili dalle Aziende e dagli Enti solo le regolamentazioni di dettaglio.
Tornando alla vicenda in esame, la circostanza che il lavoratore abbia eseguito le quotidiane operazioni di vestizione e svestizione della divisa fuori dall’orario di lavoro risultante dalle timbrature non è stata allegata, e tale dettaglio preclude l’accoglimento della domanda del lavoratore.