Norma dichiarata incostituzionale: nessun addebito a carico del Governo

Respinta l’istanza avanzata da una ‘s.r.l.’ e da un avvocato, rivolta contro Amministrazione dello Stato, Repubblica italiana, Presidenza del Consiglio dei Ministri e Ministero della Giustizia, chiedendone la condanna per i danni subiti in conseguenza dei rinvii reiterati dei procedimenti esecutivi e della estinzione di tali procedimenti da loro proposti contro una ‘Azienda sanitaria locale’, a fronte di norme di legge dichiarate incostituzionali

Norma dichiarata incostituzionale: nessun addebito a carico del Governo

A fronte di una norma dichiarata incostituzionale, deve escludersi una responsabilità per illecito costituzionale, rilevante sul piano risarcitorio, del Governo che ha presentato il relativo disegno di legge e dato impulso all’iter parlamentare sfociato nella pubblicazione della norma poi espunta dall’ordinamento per contrasto con la Costituzione. Questa la secca presa di posizione dei giudici (ordinanza numero 4351 del 19 febbraio 2025 della Cassazione), i quali hanno respinto definitivamente l’istanza avanzata da una ‘s.r.l.’ e da un avvocato, rivolta contro Amministrazione dello Stato, Repubblica italiana, Presidenza del Consiglio dei Ministri e Ministero della Giustizia, chiedendone la condanna per i danni subiti in conseguenza dei rinvii reiterati dei procedimenti esecutivi e della estinzione di tali procedimenti da loro proposti contro una ‘Azienda sanitaria locale’, a fronte di norme di legge dichiarate incostituzionali.
Per maggiore chiarezza, i giudici sottolineano che la funzione legislativa è espressione di un potere politico, incoercibile e sottratto al sindacato giurisdizionale, e rispetto ad esso non possono configurarsi situazioni giuridiche soggettive dei singoli protette dall’ordinamento.
Per i giudici vi è un punto fermo intangibile:
va esclusa l’ipotesi di una responsabilità da illecito per cattivo esercizio della funzione legislativa. Ciò perché la funzione legislativa espressa dal potere politico è sottratta al sindacato giurisdizionale, con esclusione di un danno risarcibile da promulgazione della legge.
Con specifico riferimento alla responsabilità da illecito per cattivo esercizio della funzione legislativa, va ribadito il principio dell’insindacabilità dell’attività esplicativa di funzioni legislative, in caso di declaratoria di illegittimità costituzionale di legge.
Riguardo al tema specifico della configurabilità di una responsabilità da parte del legislatore per l’emanazione di norme ritenute incostituzionali, va precisato che, a fronte della libertà della funzione politica legislativa, non è ravvisabile un’ingiustizia che possa qualificare il danno allegato in termini di illecito, né si può arrivare a fondare il diritto al risarcimento, dovendo escludersi, nell’ordinamento italiano, il diritto soggettivo del singolo all’esercizio del potere legislativo, il quale è libero nei fini e sottratto, perciò, a qualsiasi sindacato giurisdizionale, né può qualificarsi in termini di illecito da imputare allo Stato-persona una determinata conformazione dello Stato-ordinamento.
Sebbene nel sistema delineato dalla Costituzione la discrezionalità del legislatore non sia assoluta, bensì limitata dal controllo accentrato di costituzionalità, tuttavia è proprio quel sistema che esclude che le norme costituzionali sulle scelte del legislatore possano attribuire direttamente al singolo diritti la cui violazione sia fonte di responsabilità da far valere dinanzi all’autorità giudiziaria.

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