Parcheggiatore abusivo multato anche se è operativo in area privata
L’attività di parcheggiatore è sanzionabile, in difetto di autorizzazione, anche se esercitata su area privata soggetta a vincoli
Legittima la multa per il parcheggiatore abusivo anche se opera non in area pubblica ma bensì in area privata destinata a parcheggio, purché aperta all’uso pubblico.
Questo il punto fermo fissato dai giudici (sentenza numero 14898 del 18 maggio 2026 della Cassazione) a chiusura del contenzioso originato da quanto avvenuto in provincia di Lecce.
Sfavorevole al soggetto sanzionato già il pronunciamento del giudice d’Appello, il quale sancisce che l’attività di parcheggiatore è sanzionabile, in difetto di autorizzazione, anche se esercitata su area privata soggetta a vincoli, e aggiunge poi, con riferimento alla specifica vicenda, che in loco erano state rinvenute numerosissime auto e che l’accesso era consentito in modo indifferenziato e senza alcuna limitazione.
Sulla stessa lunghezza d’onda, infine, anche i magistrati di Cassazione. Inutile l’obiezione sollevata dal soggetto sanzionato, il quale ha provato a sostenere che per la configurabilità dell’esercizio abusivo dell’attività di parcheggiatore sia necessario che essa venga svolta su area pubblica o su area privata soggetta all’uso pubblico, tale non essendo, a suo dire, quella cui non possa accedere indiscriminatamente chiunque in funzione dell’esercizio dell’attività o dei servizi che in essa vengono svolti, evidenziando, poi, che, nel caso in esame, l’uso era consentito solo ai soggetti che avessero chiesto di parcheggiare.
I magistrati di Cassazione ribattono ricordando che il ‘Codice della strada’ prevede che coloro che esercitano senza autorizzazione, anche avvalendosi di altre persone, ovvero determinano altri ad esercitare senza autorizzazione, l’attività di parcheggiatore o guardiamacchine sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 769 euro a 3.095 euro. Se nell’attività sono impiegati minori, o se il soggetto è già stato sanzionato per la medesima violazione con provvedimento definitivo, si applica la pena dell’arresto da sei mesi a un anno e dell’ammenda da 2.000 euro a 7.000 euro.
L’esercizio dell’attività di parcheggio è soggetta ad autorizzazione. E la nozione di parcheggio, sottolineano i giudici, non è circoscritta alle sole aree pubbliche: la normativa definisce genericamente come parcheggio l’area o l’infrastruttura posta fuori della carreggiata destinata alla sosta, regolamentata o meno, dei veicoli. E le aree di parcheggio sono considerate ad uso pubblico nel caso in cui l’accesso sia indiscriminato, ancorché subordinato al pagamento di una tariffa o regolato da barriere o altri dispositivi mobili.
Deve poi considerarsi che il ‘Codice della strada’ trova applicazione sia alle aree pubbliche che alle aree private ove si svolge la circolazione purché destinate all’uso pubblico, ossia all’utilizzo indiscriminato da parte di una molteplicità indefinita di utenti e difatti la normativa prescrive che la segnaletica stradale deve essere apposta obbligatoriamente sulle strade di uso pubblico e tutte le strade di proprietà privata aperte all’uso pubblico. Nelle aree private non aperte all’uso pubblico, poi, l’utilizzo e la posa in opera della segnaletica, ove adottata, devono essere conformi a quelli prescritti dal regolamento.
Se l’area privata è destinata al parcheggio con possibilità di accesso indiscriminato delle persone allo scopo di parcheggiare, è applicabile quanto previsto dal ‘Codice della strada’ e per l’esercizio dell’attività di parcheggiatore è richiesta l’autorizzazione.