Possesso di oltre 240 grammi di sostanze stupefacenti: il quantitativo non esclude il fatto non grave

Il dato ponderale non è di per sé dirimente ai fini dell’esclusione della lieve entità, né a tale esclusione può condurre la detenzione, nel medesimo contesto, di sostanze distinte

Possesso di oltre 240 grammi di sostanze stupefacenti: il quantitativo non esclude il fatto non grave

Beccato in possesso di oltre 60 grammi di marijuana, quasi 180 grammi di hashish e quasi 3 grammi di eroina. Logico ipotizzare la destinazione allo spaccio, ma, visti i quantitativi, è comunque possibile catalogare l’episodio come non grave.
Questa la valutazione compiuta dai giudici (sentenza numero 31858 del 24 settembre 2025 della Cassazione) alla luce dell’episodio verificatosi nella provincia di Firenze, valutazione che pone in discussione la condanna pronunciata in Appello.
A finire nei guai è un uomo, di origini straniere, beccato dalle forze dell’ordine mentre è in possesso di marijuana, hashish ed eroina. Inevitabile l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio. E consequenziale la condanna, sia in primo che in secondo grado, con una precisazione: per quanto concerne l’eroina, viene riconosciuta l’ipotesi del fatto di lieve entità, ipotesi esclusa, invece, per hashish e marijuana a fronte dei quantitativi rinvenuti.
Per la difesa del cittadino straniero, però, è erronea la valutazione compiuta in Appello, poiché si è valorizzato il solo dato quantitativo», cioè 61 grammi di marijuana e 179 grammi di hashish, mentre, rilancia il legale, la fattispecie lieve richiede la valutazione di plurimi elementi indicativi della complessiva minore gravità del fatto, quali le modalità e le circostanze della condotta, l’assenza di professionalità nello spaccio (con inesistenza di una qualsiasi forma di organizzazione), l’incensuratezza, la regolare presenza dell’uomo – con un regolare impiego lavorativo – sul territorio italiano.
Sempre secondo il legale, poi, vi è un ulteriore errore nel pronunciamento d’Appello, poiché i giudici vi affermano che il quantitativo complessivo di stupefacente rinvenuto eccede largamente i riferimenti ponderali elaborati in un pronunciamento datato 2022 della Cassazione che, invece, individua parametri quantitativi compatibili con il fatto di lieve entità superiori a quelli accertati nel caso in esame, sottolinea il legale.
Per i magistrati di Cassazione le obiezioni sollevate dalla difesa hanno basi solide e consentono di mettere in discussione il pronunciamento di condanna emesso in Appello. Necessario perciò un nuovo processo di secondo grado per valutare l’applicazione della lieve entità sulla complessiva condotta tenuta dal cittadino straniero.
In premessa, i giudici ricordano che, alla luce del ‘Testo unico sulla droga’, la detenzione, nel medesimo contesto, di sostanze stupefacenti tabellarmente eterogenee, qualora sia qualificabile nel suo complesso come fatto di lieve entità, integra un unico reato e non una pluralità di reati in concorso tra loro. In aggiunta, poi, essi precisano che, ai fini dell’applicazione della fattispecie della lieve entità, è necessaria una valutazione globale di tutti gli indici che determinano il profilo tipico del fatto di lieve entità, fermo restando che è, poi, possibile che uno di essi assuma in concreto valore assorbente e, cioè, che la sua intrinseca espressività sia tale da non poter essere compensata da quella di segno eventualmente opposto di uno o più degli altri. Ma è, per l’appunto, necessario che una tale statuizione costituisca l’approdo della valutazione complessiva di tutte le circostanze del fatto rilevanti per stabilire la sua entità alla luce dei criteri normativizzati e non già il suo presupposto. Ed è parimenti necessario che il percorso valutativo così ricostruito si rifletta nella motivazione della decisione, dovendo il giudice, nell’affermare o negare la tipicità del fatto di lieve entità, dimostrare di avere vagliato tutti gli aspetti normativamente rilevanti e spiegare le ragioni della ritenuta prevalenza eventualmente riservata a solo alcuni di essi. Ciò comporta che il discorso giustificativo deve dar conto non solo dei motivi che logicamente impongono nel caso concreto di valutare un singolo dato ostativo al riconoscimento del più contenuto disvalore del fatto, ma altresì di quelli per cui la sua carica negativa non può ritenersi bilanciata da altri elementi eventualmente indicativi, se singolarmente considerati, della sua ridotta offensività.
Applicando questa visione alla vicenda in esame, è evidente, secondo i magistrati di Cassazione, l’errore compiuto in Appello, ossia escludere la fattispecie lieve solo perché il quantitativo di stupefacente complessivamente rinvenuto eccede i limiti indicati in un provvedimento, datato 2022, della Cassazione. In realtà, tale sentenza ha fornito una semplice rilevazione statistica delle decisioni che hanno applicato la lieve entità e da essa emerge che la detenzione di 174 grammi di hashish e 50 grammi di marijuana (con 42 grammi di principio attivo) è compatibile con i limiti massimi entro cui è stata riconosciuta la lieve entità.
Ma va ribadito, a prescindere da tali dati statistici, che il dato ponderale non è di per sé dirimente ai fini dell’esclusione della lieve entità, né a tale esclusione può condurre la detenzione, nel medesimo contesto, di sostanze tabellarmente distinte, sanciscono i giudici di Cassazione. Invece, in Appello non si è esaminato alcun altro elemento – al di là del quantitativo sequestrato — sulla cui base escludere, o ritenere, che l’attività di spaccio del cittadino straniero possa essere ricondotta alla fattispecie lieve, configurabile nelle ipotesi di cosiddetto piccolo spaccio, che si caratterizza per una minore portata dell’attività dello spacciatore e dei suoi eventuali complici, con una ridotta circolazione di merce e di denaro nonché di guadagni limitati e che ricomprende anche la detenzione di una provvista per la vendita che, comunque, non sia tale da dar luogo ad una prolungata attività di spaccio, rivolta ad un numero indiscriminato di soggetti.
Per chiudere il cerchio, infine, i giudici di Cassazione rilevano un’ulteriore anomalia nel provvedimento d’Appello: mancano chiarimenti sulla ragione per cui l’uomo, trovato in possesso di diverse sostanze stupefacenti, relativamente alla detenzione di eroina sia stato considerato un piccolo spacciatore, mentre, per la detenzione di hashish e marijuana, non sia stato qualificato come tale.

news più recenti

Mostra di più...