Tifoso violento nello stadio: sì alla sospensione dell’abbonamento
I giudici danno ragione alla società calcistica, risarcita anche per la multa subita a seguito dell’episodio
Sufficiente, chiariscono i giudici, la colpa intesa come oggettiva inosservanza delle regole di normale prudenza, non essendo necessario che il comportamento del danneggiato presenti i caratteri di abnormità, eccezionalità, imprevedibilità o inevitabilità
Esposte, per necessità o per consuetudine, alla pubblica fede anche le cose che la vittima abbia temporaneamente lasciato all’interno di un’autovettura parcheggiata sulla pubblica via, ancorché non costituenti la normale dotazione del veicolo