Mutuo: il perfezionamento si verifica quando la somma è posta nella disponibilità giuridica del mutuatario

Irrilevante il fatto che le somme siano immediatamente destinate a ripianare pregresse esposizioni debitorie nei confronti della banca mutuante

II perfezionamento del contratto di mutuo, con la conseguente nascita dell’obbligo di restituzione a carico del mutuatario, si verifica nel momento in cui la somma mutuata, ancorché non consegnata materialmente, sia posta nella disponibilità giuridica del mutuatario medesimo, non rilevando in contrario che le somme stesse siano immediatamente destinate a ripianare pregresse esposizioni debitorie nei confronti della banca mutuante, costituendo tale destinazione frutto di atti dispositivi comunque distinti ed estranei alla fattispecie contrattuale.
Questo il principio applicato dai giudici (ordinanza numero 29429 del 6 novembre 2025 della Cassazione), chiamati a prendere in esame il contenzioso relativo ad un credito superiore a 250mila euro vantato da una banca a fronte di un contratto di mutuo fondiario.
Il mutuo è un contratto reale, che, osservano i giudici, si perfeziona cioè con la consegna (traditio) della cosa data a mutuo (res), la quale però, per essere tale, deve essere idonea a consentire il conseguimento della disponibilità giuridica della res da parte del mutuatario, per effetto della creazione, da parte del mutuante, di un autonomo titolo di disponibilità, tale da determinare, anche senza la sua consegna materiale, l’uscita della somma dal proprio patrimonio e l’acquisizione della medesima al patrimonio della controparte, a prescindere da ogni successiva manifestazione di volontà del mutuante.
Nel caso del mutuo solutorio, se è vero che la banca si riappropria immediatamente delle somme mutuate, resta, in ogni caso, il fatto che proprio tale riappropriazione postula che le somme siano prima transitate. nella disponibilità giuridica del mutuatario, con la conseguenza che il contratto di mutuo è da intendersi perfettamente concluso e la disponibilità giuridica della somma effettivamente conseguita, a prescindere dal successivo (logicamente, anche se cronologicamente contestuale) impiego delle somme, la cui destinazione è manifestazione di un differente interesse che sorregge un atto ulteriore, autonomo benché ovviamente dipendente dal primo, in quanto proprio dal primo reso possibile.
L’utilizzo della somma, dunque, non attiene al momento genetico del contratto di mutuo e non ne caratterizza la causa, ma, quale elemento logicamente successivo, si colloca interamente su di un piano ulteriore e distinto: ciò non sempre né necessariamente in senso cronologico, ma certamente in senso logico e giuridico, dal momento che proprio la disponibilità giuridica delle somme ne consente la successiva imputazione giuridica ed economica all’estinzione della pregressa esposizione debitoria.
Non è, poi, possibile qualificare il mutuo solutorio come un pactum de non petendo in ragione della asserita mancanza di un effettivo spostamento di denaro, poiché, in realtà, l’estinzione del debito preesistente (a seguito dell’accreditamento in conto corrente delle somme erogate e della conseguente estinzione o riduzione del saldo debitorio) presuppone, evidentemente, (e quindi di per sé dimostra) che il mutuatario abbia acquistato un titolo giuridico all’impiego delle somme mutuate e, prima ancora, che lo stesso ne abbia, dunque, ricevuto la traditio.
L’atto di disposizione operato dal mutuatario, e cioè l’utilizzo delle somme mutuate (logicamente anche se non cronologicamente successivo al mutuo) per estinguere l’esposizione debitoria pregressa, costituisce, di conseguenza, un elemento esterno alla fattispecie legale del contratto di mutuo e non ne condiziona, dunque, il perfezionamento. D’altra parte, componendosi il patrimonio di ogni soggetto di beni materiali, beni immateriali e crediti, chi usa il denaro ricevuto in mutuo per estinguere un debito verso il mutuante purga il proprio patrimonio di una posta negativa, con la conseguenza che, se la consistenza del patrimonio del mutuatario risulta essere mutata, uno spostamento di denaro deve essersi necessariamente verificato.
Nella prassi, del resto, avviene spesso che l’operazione sia accompagnata non solo, o non tanto, dalla concessione di una garanzia, come l’ipoteca, ma da ulteriori modificazioni dell’originario rapporto. In particolare, vengono spesso modificati i tassi di interesse, le modalità di restituzione della somma mutuata (non solo le scadenze finali, ma anche la periodicità), gli accessori o altre garanzie personali. In tutti questi casi, appare, in definitiva, evidente l’eccentricità dell’operazione, complessivamente intesa, rispetto ad un mero pactum de non petendo.
Non vi sono, inoltre, ragioni che possano giustificare una aprioristica stigmatizzazione dell’operazione in termini di nullità negoziale.
La destinazione, ancorché immediata, delle somme mutuate ad estinzione di esposizioni pregresse, non presenta di per sé carattere di intrinseca illegittimità, trattandosi, anzi, dell’espressione di un principio di ordine pubblico e risultando peraltro tipizzata dal legislatore per alcune figure di finanziamento. Ciò, naturalmente, non esclude che, in concreto, il cosiddetto mutuo solutorio possa mascherare un atto in frode ai creditori o un mezzo anomalo di pagamento. In particolare, la stipulazione di un contratto di mutuo con la contestuale concessione d’ipoteca sui beni del mutuatario, ove non risulti destinata a procurare a quest’ultimo un’effettiva disponibilità, essendo lo stesso già debitore in virtù di un rapporto obbligatorio non assistito da garanzia reale, è revocabile, in presenza dei relativi presupposti, in quanto diretta, per un verso, ad estinguere con mezzi anormali la precedente obbligazione e, per altro verso, a costituire una garanzia per il debito preesistente, dovendosi ravvisare il vantaggio conseguito dalla banca non già nella stipulazione del negozio in sé, ma nell’impiego dello stesso come mezzo per la ristrutturazione di un passivo almeno in parte diverso. Una tale finalizzazione dell’operazione rileva, però, sotto il profilo della sua inefficacia (revocatoria) ma non della sua invalidità poiché (salvo il caso in cui l’accertamento di peculiari condotte delittuose ridondi sul piano negoziale in un vizio di nullità) non si verifica alcuna violazione di norme imperative.
Se, dunque, è certamente vero che la concessione di un mutuo cosiddetto solutorio può, nel singolo caso, celare un atto in frode dei creditori o un mezzo anomalo di pagamento, è anche vero, però, che gli atti negoziali pregiudizievoli nei confronti dei terzi non sono di per sé né illeciti né nulli: un conto è la qualificazione (eventualmente, anche solo astratta) dell’operazione negoziale e, quindi, il giudizio sulla validità di quest’ultima, altra cosa è l’abuso che di un istituto le parti possono mettere concretamente in pratica al fine di ledere la par condictio creditorum. Quest’ultimo profilo trova il proprio compendio rimediale non già attraverso una tutela reale, che elimini dalla realtà giuridica, attraverso la sanzione della nullità, il contratto, ma attraverso ulteriori strumenti garantiti dall’ordinamento, quali, ad esempio, la revocabilità del pagamento ovvero l’inefficacia delle garanzie abusivamente concesse. Né può dirsi che la previsione già nel contratto di mutuo ordinario di una destinazione della somma mutuata al ripianamento di debiti determini di per sé una modifica del tipo contrattuale, costituendo essa una semplice esteriorizzazione dei motivi del negozio. Allo stesso modo, la conoscenza, da parte della banca, della necessità del mutuatario di estinguere pregresse passività non rende lo scopo comune. La disciplina del mutuo ordinario non attribuisce, infatti, alcun rilievo causale alla destinazione della somma mutuata.
Nella conclusione di un contratto di mutuo, gli scopi soggettivi che alimentano la volontà delle parti rimangono al di fuori della struttura del contratto, contrariamente a quanto avviene nel mutuo di scopo. L’utilizzo concreto delle somme da parte del mutuatario risulta in definitiva giuridicamente irrilevante, e, quindi, inidoneo tanto ad inficiare la validità del contratto sotto il profilo della causa, quanto ad influire sul sinallagma contrattuale.
Né, infine, le cose cambiano se il mutuo è fondiario, poiché esso non è un mutuo di scopo legale, non avendo quale proprio elemento essenziale la destinazione della somma mutuata a una determinata finalità imposta dalla legge, la quale, pertanto, può anche essere utilizzata per il ripianamento delle passività pregresse che gravano sul mutuatario (o su terzi) nei confronti della banca mutuante, senza che la concreta destinazione così impressa alle somme ricevute possa comportare il difetto della causa del contratto e, dunque, la sua nullità. Lo scopo del finanziamento, infatti, esula dalla causa del contratto, rappresentata, al contrario, dall’immediata disponibilità di denaro, a fronte della concessione di una garanzia immobiliare ipotecaria, e dall’obbligo di restituzione della somma erogata.
Nessuna delle norme che regolano il mutuo fondiario, del resto, impone una specifica destinazione del finanziamento concesso né vincola il mutuatario al conseguimento di una determinata finalità e l’istituto mutuante al controllo dell’utilizzazione delle somme erogate. E anche nel mutuo fondiario (il quale si caratterizza per la concessione da parte degli istituti di credito di un finanziamento a medio e lungo termine garantito da ipoteca di primo grado su un bene immobile, con un limite di finanziabilità fissato all’80 per cento del valore degli immobili offerti in garanzia), infatti, lo scopo del finanziamento esuli dalla causa del contratto, rappresentata dall’immediata disponibilità di denaro, a fronte della concessione di una garanzia immobiliare ipotecaria, e dall’obbligo di restituzione della somma erogata. Ne deriva che è da escludere che l’eventuale indicazione nel contratto di mutuo di una destinazione delle somme diversa da quella in concreto realizzata possa comportare l’applicazione dei rimedi della nullità del contratto.

news più recenti

Mostra di più...