Non punibilità esclusa per fatti commessi in danno di conviventi more uxorio
I giudici fanno chiarezza: la convivenza more uxorio, pur rilevante in altri settori dell’ordinamento e in altre fattispecie penali, non consente, ad oggi, al di fuori delle ipotesi normativamente previste, l’applicazione della non punibilità, prevista dal Codice Penale, per fatti commessi a danno di congiunti
Non punibilità per fatti commessi in danno di congiunti: esclusa l’applicazione per i conviventi more uxorio. Ciò perché, precisano i giudici (sentenza numero 16483 del 7 maggio 2026 della Cassazione), la convivenza more uxorio, pur rilevante in altri settori dell’ordinamento e in altre fattispecie penali, non consente, ad oggi, al di fuori delle ipotesi normativamente previste, l’applicazione della non punibilità, prevista dal Codice Penale, per fatti commessi a danno di congiunti.
Riflettori puntati, nel caso specifico, sull’azione compiuta da un uomo, il quale si è reso responsabile del reato di furto in abitazione, a fronte della sottrazione – previa introduzione in una autorimessa - di due pneumatici estivi, di proprietà della sua convivente more uxorio, e, più in particolare, sul possibile riconoscimento della causa di non punibilità per fatto compiuto in danno di congiunto, in considerazione dell’incontestato status di conviventi more uxorio dell’uomo e della donna.
Questa tesi, portata avanti, ovviamente, dalla difesa, viene respinta in modo secco dai magistrati di Cassazione, per i quali non ci sono dubbi: la causa di non punibilità per fatto compiuto in danno di congiunto non trova applicazione nell’ambito delle convivenze more uxorio.
Siffatta disposizione, incidendo direttamente sulla punibilità di fatti tipici, è tradizionalmente ricondotta al novero delle norme di stretta interpretazione, con conseguente preclusione di applicazioni analogiche in malam partem e, soprattutto, di estensioni non consentite dalla formulazione letterale del dato positivo. In tale prospettiva, l’esonero da pena opera nell’ambito dei soli rapporti familiari espressamente tipizzati dal legislatore, non potendosi includere in questi la convivenza di fatto.
La previsione normativa, in quanto disciplinante una causa di esclusione della colpevolezza, è applicabile analogicamente anche a chi abbia commesso uno dei reati indicati per esservi stato costretto dalla necessità di salvare il convivente more uxorio da un grave e inevitabile nocumento nella libertà o nell’onore. Del tutto diversa è, invece, la questione del se anche la causa di non punibilità per il furto, tra l’altro, sia applicabile in via analogica al convivente more uxorio, nel senso di escludere la punibilità se la vittima sia legata all’autore del reato da una relazione familiare de facto.
Su questo fronte bisogna tenere presente che la rinuncia alla pena risponde a ragioni di opportunità politica, che sono del tutto estranee al tema del disvalore oggettivo del fatto o della situazione esistenziale psicologica del soggetto che compie il reato, posto che la condotta in tal caso non è stata determinata dalla presenza di circostanze peculiari, che hanno influito sulla volontà del soggetto, sì da non potersi esigere un comportamento alternativo. In casi siffatti, la deroga, in via eccezionale, all’applicazione della pena, nonostante la consapevole commissione del reato, non consente analogie, anche perché la non punibilità per fatti commessi in danno di congiunti risulta espressamente estesa alle parti dell’unione civile, mentre analoga previsione non è stata introdotta per le convivenze di fatto, sicché l’estensione ai conviventi more uxorio finirebbe per sostituire, in via interpretativa, una scelta che il legislatore ha invece operato in termini differenziati, chiosano i magistrati di Cassazione.