Sì alle misure cautelari nonostante la consumazione del termine massimo delle misure protettive

Si parla di misure cautelari del medesimo contenuto delle misure protettive e finalizzate a conservare i risultati già conseguiti in caso di trattative avanzate ai fini dell’individuazione di una soluzione negoziata della crisi, quale presupposto per il sacrificio imposto ai creditori destinatari delle misure cautelari

Sì alle misure cautelari nonostante la consumazione del termine massimo delle misure protettive

La consumazione del termine massimo delle misure protettive nella composizione negoziata non osta all’adozione di misure cautelari. Questo il punto fermo fissato dai giudici (ordinanza del 9 dicembre 2024 del Tribunale di Padova), i quali precisano che si parla di misure cautelari del medesimo contenuto delle misure protettive e finalizzate a conservare i risultati già conseguiti in caso di trattative avanzate ai fini dell’individuazione di una soluzione negoziata della crisi, quale presupposto per il sacrificio imposto ai creditori destinatari delle misure cautelari. Legittima, nella vicenda presa in esame dai giudici, l’istanza avanzata da una società, che, nello specifico, premesso che le misure protettive sono scadute e ritenendo di essere esposta al rischio di aggressione da parte dei creditori (in particolare, dal settore ‘Riscossione’ dell’Agenzia delle Entrate), circostanza che, secondo la società, renderebbe pressoché inutile tutta l’attività svolta nell’ambito della composizione negoziata della crisi, ha richiesto al Tribunale la concessione di nuove forme di cautela contro eventuali iniziative esecutive, in particolare (ma non solo) del settore ‘Riscossione’ dell’Agenzia delle Entrate, proprio al fine di scongiurare l’interruzione dell’attività aziendale, fortemente a rischio per l’ipotesi di un pignoramento dell’immobile in concessione all’affittuaria dell’azienda. I giudici precisano che, pendendo la composizione negoziata, la consumazione del termine massimo di durata delle misure protettive, previsto dal Codice della crisi d’impresa, non può rilevare in termini ostativi all’adozione di una misura cautelare che sia diretta ad inibire a creditori predeterminati l’esercizio di azioni esecutive o cautelari ovvero l’acquisizione di diritti di prelazione non concordati. Il lasso temporale previsto è riferito unicamente alle misure protettive, e cioè a quella forma di tutela generalizzata che deve garantire la conservazione del patrimonio del creditore durante le trattative nell’ambito della composizione negoziata della crisi. Allo spirare di siffatto termine si può aggiungere l’adozione di misure cautelari, dal medesimo contenuto delle misure protettive, dovendo il giudice provvedere al contemperamento del sacrificio che viene imposto ai creditori destinatari della misura cautelare con i risultati già conseguiti in caso di trattative avanzate ai fini dell’individuazione di una soluzione negoziata della crisi, per evitare che il sistema possa prestarsi ad una forma di abuso. Palese, secondo i giudici, la necessità di assicurare alla società la protezione richiesta, almeno fino alla conclusione della composizione negoziata, così da scongiurare il pericolo che le iniziative individuali dei creditori privino la società delle necessarie risorse funzionali alla continuità aziendale. Consequenziale, quindi, l’inibizione nei confronti dei creditori Agenzia delle Entrate e Agenzia

delle Entrate-Riscossione di avviare azioni esecutive o cautelari in danno della società fino al termine di durata del procedimento di composizione negoziata.

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