Trascrizione tardiva del matrimonio canonico: necessario il consenso di entrambi i coniugi

Il consenso, espresso o tacito, alla domanda di trascrizione tardiva deve essere attuale e, in quanto atto personalissimo, non può essere manifestato dal curatore speciale nominato per gestire gli affari della persona scomparsa

Trascrizione tardiva del matrimonio canonico: necessario il consenso di entrambi i coniugi

Alla luce del quadro relativo agli accordi tra Stato e Chiesa, la trascrizione tardiva del matrimonio canonico può sì avvenire, però a condizione che la relativa domanda sia proposta da entrambi i coniugi, o anche da uno solo di essi, purché l’altro ne sia a conoscenza e non si opponga. Questo il punto fermo fissato dai giudici (ordinanza numero 2929 del 5 febbraio 2025 della Cassazione), i quali precisano, però, che il consenso, espresso o tacito, alla domanda di trascrizione tardiva deve essere attuale e, in quanto atto personalissimo, non può essere manifestato dal curatore speciale nominato per gestire gli affari della persona scomparsa. Nessuna efficacia può attribuirsi, a tal fine, alla mancata risposta alle comunicazioni inviate all’indirizzo della persona dopo la dichiarazione della sua scomparsa, né è consentito, al fine di eseguire la trascrizione tardiva del matrimonio canonico unilateralmente richiesta, ricostruire il consenso presunto del soggetto scomparso facendo riferimento ad elementi privi del requisito della attualità. Queste precisazioni sono frutto della specifica vicenda esaminata dai giudici e relativa all’istanza, presentata da una donna, mirata alla trascrizione tardiva nei registri dello stato civile del matrimonio canonico celebrato dieci anni fa tra lei e un uomo scomparso dopo essere stato (presumibilmente) sequestrato, istanza ora definitivamente respinta. Per fare chiarezza, comunque, i magistrati rimarcano l’importanza della attualità del consenso alla trascrizione tardiva del matrimonio canonico: ecco perché, ad esempio, è insufficiente la dichiarazione, resa dall’altro coniuge in epoca anteriore alla morte, di acconsentire alla trascrizione. Analizzando la vicenda oggetto del processo, difetta, secondo i giudici, un consenso attuale espresso da entrambi i coniugi, ed altresì difetta la non opposizione del coniuge non richiedente la trascrizione tardiva, dal momento che solo dopo la scomparsa dell’uomo la donna ha inviato un telegramma al domicilio del marito per comunicare l’intenzione di richiedere la trascrizione. Date le circostanze, non può ritenersi che questo telegramma sia giunto nella sfera di conoscibilità del destinatario. Per potersi parlare di consenso tacito manifestato tramite la non opposizione, è necessario che il comportamento sia consapevole ed inequivoco, e quindi che la volontà di chiedere la trascrizione tardiva sia stata preventivamente portata a conoscenza del coniuge non richiedente o quantomeno nella sua sfera di conoscibilità effettiva. Se, come in questa vicenda, la persona è scomparsa e gli è stato nominato un curatore, è evidente che nessuna presunzione può operare con riferimento alle comunicazioni che sono indirizzate direttamente alla persona scomparsa, che è tale proprio perché è ignoto il luogo dove essa si trovi ed anche se sia ancora in vita o meno. In questo caso la rappresentanza per gli affari dello scomparso spetta al curatore, che diviene il destinatario delle comunicazioni aventi effetti legali, tuttavia non per gli atti personalissimi quale quello di opporsi o meno o alla trascrizione del matrimonio. Sotto questo profilo, quindi, lo scomparso deve essere equiparato alla persona deceduta, cioè alla persona che non può più prestare il consenso alla trascrizione del matrimonio e non può neanche tenere il comportamento concludente della non opposizione: l’unica differenza tra le due ipotesi è che nel caso della persona deceduta si ha la certezza che non potrà farlo neanche nel futuro, nel caso della persona scomparsa è sempre possibile che ritorni e quindi presti in un momento successivo il consenso alla trascrizione del matrimonio.

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