Criteri per quantificare il contributo del genitore non collocatario per il mantenimento del figlio minore

Necessario tenere in considerazione le esigenze attuali del figlio e il tenore di vita da lui goduto, correlato al livello economico-sociale del nucleo familiare

Criteri per quantificare il contributo del genitore non collocatario per il mantenimento del figlio minore

Per quantificare l’ammontare del contributo dovuto dal genitore non collocatario per il mantenimento del figlio minore, bisogna tenere in considerazione le esigenze attuali del figlio e il tenore di vita da lui goduto, correlato al livello economico-sociale del nucleo familiare, che a sua volta rimanda alla considerazione delle sostanze, dei redditi, nonché dalla capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, che, rappresentando l’insieme delle risorse economiche a disposizione della famiglia, consentono di valutare il tenore di vita goduto nel corso della convivenza, al quale, appunto, dev’essere rapportato il contributo per il mantenimento del figlio minore.
Questo il principio richiamato dai giudici (ordinanza numero 12140 del 30 aprile 2026 della Cassazione), i quali, a fronte dell’ennesimo caso di scontro tra genitori divorziati, aggiungono che si deve, poi, tener conto del principio di proporzionalità, che richiede una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, nonché del godimento della casa familiare che costituisce un valore economico (corrispondente, di regola, al canone ricavabile dalla locazione dell’immobile) di cui si deve tener conto ai fini della determinazione dell’assegno dovuto all’altro coniuge per il mantenimento dei figli, giacché, pur essendo l’assegnazione della casa familiare finalizzata alla tutela della prole e del suo interesse a permanere nell’ambiente domestico, indubbiamente costituisce un’utilità suscettibile di apprezzamento economico, come del resto espressamente precisato dal Codice Civile.
Peraltro, il godimento della casa familiare in caso di crisi della famiglia – essendo collegato esclusivamente al primario interesse dei figli minori quale centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare – di regola va assegnata al genitore presso cui il minore è collocato con prevalenza, sicché, ove il collocamento sia paritetico, la soluzione da adottarsi è quella (ove non intervengano soluzioni concordate dai genitori) che meglio tutela il menzionato interesse del minore.
In ballo, nella vicenda in esame, un assegno di 700 euro, caricato sulle spalle dell’uomo come contributo al mantenimento del figlio minore.
Questa cifra può essere messa in discussione, secondo i magistrati di Cassazione, poiché in Appello, nell’ottica della determinazione del contributo per il minore, si è tenuto conto della maggiore capacità reddituale dell’uomo (circa il doppio di quelle della donna) e delle accresciute esigenze del figlio, divenuto adolescente, ma non si è tuttavia considerato un dettaglio importante, ossia il fatto che la madre del ragazzo può godere dell’assegnazione della casa coniugale senza oneri locativi.
Questo aspetto dovrà essere tenuto presente nell’Appello bis prima di stabilire l’onere economico a carico dell’uomo.

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