Prescrizione quinquennale non applicabile alle prestazioni derivanti da un unico debito rateizzato
Riflettori puntati sul debito complessivo preteso dalla società editoriale e riferibile ad un unitario contratto di compravendita di materiale editoriale, la ripartizione rateizzata del cui corrispettivo è stata dalle parti predisposta unicamente al fine di giovare alle esigenze del debitore
La prescrizione quinquennale, prevista dal Codice Civile per tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi, si riferisce alle obbligazioni periodiche o di durata, caratterizzate dalla pluralità e dalla periodicità delle prestazioni, aventi un titolo unico ma ripetute nel tempo, ma non è applicabile alle prestazioni derivanti da un unico debito rateizzato in più versamenti periodici, per le quali opera, invece, la ordinaria prescrizione decennale.
Questi i chiarimenti forniti dai giudici (ordinanza numero 18402 del 7 luglio 2025 della Cassazione), chiamati a prendere in esame il contenzioso relativo al pagamento – in ballo una cifra superiore ai 5mila euro – di forniture editoriali.
Decisiva è la valutazione della fornitura di prodotti editoriali quale vendita. Nello specifico, vi sono plurimi elementi da cui ricavare che il debito complessivo preteso dalla società editoriale sia riferibile ad un unitario contratto di compravendita di materiale editoriale, la ripartizione rateizzata del cui corrispettivo è stata dalle parti predisposta unicamente al fine di giovare alle esigenze del debitore, con la conseguente esclusione di alcuna previsione di obbligazioni periodiche o di durata, caratterizzate dalla pluralità e dalla periodicità delle prestazioni, aventi un titolo unico ma ripetute nel tempo .
Così, facendo applicazione del criterio letterale, va chiarito che i tre contratti prodotti, stipulati il 30 gennaio 1997, il 26 ottobre 2000 e il 2 novembre 2001, facevano riferimento al concetto di fornitura di merce, utilizzando le seguenti locuzioni: “Con la presente vi commissiono quanto sotto elencato accettando integralmente le Vostre condizioni di vendita”, mentre nelle condizioni generali applicate vi era la clausola rubricata ‘Prezzi di vendita’. Inoltre, il corrispettivo dovuto all’editore era in tali accordi concordato e previsto unitariamente per l’intera fornitura, sia pure con l’appendice che ne consentiva il pagamento rateizzato, di talché la predetta rateizzazione era solo una modalità di adempimento concessa al cliente, all’evidenza non idonea ad incidere e snaturare il patto cui accedeva, al pari della consegna ripartita del materiale informativo in siffatto modo acquistato.
Quanto poi alle deduzioni relative alla concessione in uso dei programmi e supporti informatici che consentivano la fruizione digitale del materiale informativo acquistato, tale aspetto attiene alla mera esecuzione del contratto, trattandosi di prodotti digitalizzati (senza alcun obbligo di restituzione al termine del rapporto). Né sono dirimenti i rilievi del cliente ai fini di smentire tale ricostruzione, poiché il divieto di riproduzione, di cessione e di trasferimento, anche gratuito, a terzi di ogni CD-ROM oggetto dell’abbonamento (ai fini della tutela del diritto d’autore), l’adeguamento Istat (quale accessorio del prezzo), la possibilità di rinnovo dell’abbonamento alla scadenza convenuta (con la conseguente conclusione di una nuova vendita), il patto di riservato dominio, il servizio di aggiornamento (quale servizio accessorio rispetto all’oggetto dell’acquisto), la comunicazione del cambio d’indirizzo (relativo all’acquirente) non sono affatto condizioni incompatibili con la pattuizione di una vendita dei prodotti editoriali.